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| IDG760900319 | |
| 76.09.00319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| stolfi giuseppe
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| sequestro giudiziario e trascrizione
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 3-8
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30582; d308300
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| l' a., postosi il problema se il decreto di sequestro giudiziario
concernente un bene immobile deve essere trascritto oppure non sia da
rendere pubblico, ritiene corretta quest' ultima soluzione. osserva,
infatti, che non esiste nessun articolo di nessuna legge il quale
ordini, magari per motivi fiscali, di pubblicizzare il provvedimento
di cui si tratta. ne' al silenzio del legislatore puo' supplire l'
interprete con l' estensione analogica, in quanto le norme sulla
pubblicita' immobiliare sono d' indole eccezionale perche' derogano
alla regola generale sul libero esercizio dei diritti, subordinandolo
all' osservanza di formalita' determinate, e non sono percio'
applicabili oltre i casi ed i tempi indicati dalla legge (art. 14
disposizioni preliminari). l' a. ritiene inoltre che la misura
cautelare del sequestro influisca unicamente sulla detenzione o sul
possesso, rispetto ai quali e' irrilevante il sistema di pubblicita'.
conseguentemente se anche si potesse ritenere che il decreto di
sequestro giudiziario sia da rendere pubblico, non risulterebbe
affatto chiaro ed enunciabile lo scopo da perseguire.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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