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109187
IDG760900319
76.09.00319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stolfi giuseppe
sequestro giudiziario e trascrizione
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 3-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30582; d308300
l' a., postosi il problema se il decreto di sequestro giudiziario concernente un bene immobile deve essere trascritto oppure non sia da rendere pubblico, ritiene corretta quest' ultima soluzione. osserva, infatti, che non esiste nessun articolo di nessuna legge il quale ordini, magari per motivi fiscali, di pubblicizzare il provvedimento di cui si tratta. ne' al silenzio del legislatore puo' supplire l' interprete con l' estensione analogica, in quanto le norme sulla pubblicita' immobiliare sono d' indole eccezionale perche' derogano alla regola generale sul libero esercizio dei diritti, subordinandolo all' osservanza di formalita' determinate, e non sono percio' applicabili oltre i casi ed i tempi indicati dalla legge (art. 14 disposizioni preliminari). l' a. ritiene inoltre che la misura cautelare del sequestro influisca unicamente sulla detenzione o sul possesso, rispetto ai quali e' irrilevante il sistema di pubblicita'. conseguentemente se anche si potesse ritenere che il decreto di sequestro giudiziario sia da rendere pubblico, non risulterebbe affatto chiaro ed enunciabile lo scopo da perseguire.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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