| l' a., rilevata la particolarita' della disciplina dell' ordine di
reintegrazione sotto il profilo processuale, afferma che l'
utilizzazione di una misura di coercizione indiretta non costituisce,
per se stessa, un progresso sulla via della maggior possibile
eseguibilita' forzata specifica dei diritti. l' aspetto
caratteristico della disciplina dell' ordine di reintegrazione sta
nell' avere la legge attribuito espressamente la qualita' di titolo
esecutivo ad un provvedimento che ha come contenuto una prestazione
infungibile. confermata poi la correlazione, normalmente presente nel
sistema, tra la natura di condanna di un provvedimento e la sua
eseguibilita' coattiva con una delle forme previste dal codice di
procedura civile, l' a. osserva che l' ordine di reintegrazione
costituisce pero' un' eccezione alla suddetta normale correlazione.
anche con riguardo alla tipicita' delle forme di esecuzione, l'
ordine di reintegrazione rappresenta, secondo l' a., un unicum nel
nostro ordinamento. esso, lungi dal limitare la sua efficacia al
campo sostanziale come atto di costituzione in mora con le relative
conseguenze, va preso in considerazione come autentico titolo
esecutivo da notificarsi ai termini dell' art. 479 codice procedura
civile. insieme col titolo esecutivo, o successivamente, va
notificato il precetto, che deve assolvere alla sua tipica funzione
di preannunciare al debitore l' esercizio dell' azione esecutiva,
nonche' quella di specificare gli aspetti e i modi dell' esecuzione
"non individuabili e specificabili in sede di cognizione, ma solo
contestualmente alla procedura esecutiva". in pratica, proprio col
precetto il lavoratore ha l' onere di intimare al datore di compiere
tutte quelle prestazioni nelle quali si concreta la reintegrazione,
precisando altresi' le modalita' di tempo e di luogo con le quali
intende mettere a disposizione la sua attivita' lavorativa; e cio'
sia ai fini dell' avvio dell' esecuzione e sia ai fini dell'
eventuale contestazione con le forme dell' opposizione all'
esecuzione od opposizione al precetto.
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