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109188
IDG760900320
76.09.00320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mandrioli crisanto
l' esecuzione specifica dell' ordine di reintegrazione nel posto di lavoro
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 9-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d437; d763
l' a., rilevata la particolarita' della disciplina dell' ordine di reintegrazione sotto il profilo processuale, afferma che l' utilizzazione di una misura di coercizione indiretta non costituisce, per se stessa, un progresso sulla via della maggior possibile eseguibilita' forzata specifica dei diritti. l' aspetto caratteristico della disciplina dell' ordine di reintegrazione sta nell' avere la legge attribuito espressamente la qualita' di titolo esecutivo ad un provvedimento che ha come contenuto una prestazione infungibile. confermata poi la correlazione, normalmente presente nel sistema, tra la natura di condanna di un provvedimento e la sua eseguibilita' coattiva con una delle forme previste dal codice di procedura civile, l' a. osserva che l' ordine di reintegrazione costituisce pero' un' eccezione alla suddetta normale correlazione. anche con riguardo alla tipicita' delle forme di esecuzione, l' ordine di reintegrazione rappresenta, secondo l' a., un unicum nel nostro ordinamento. esso, lungi dal limitare la sua efficacia al campo sostanziale come atto di costituzione in mora con le relative conseguenze, va preso in considerazione come autentico titolo esecutivo da notificarsi ai termini dell' art. 479 codice procedura civile. insieme col titolo esecutivo, o successivamente, va notificato il precetto, che deve assolvere alla sua tipica funzione di preannunciare al debitore l' esercizio dell' azione esecutiva, nonche' quella di specificare gli aspetti e i modi dell' esecuzione "non individuabili e specificabili in sede di cognizione, ma solo contestualmente alla procedura esecutiva". in pratica, proprio col precetto il lavoratore ha l' onere di intimare al datore di compiere tutte quelle prestazioni nelle quali si concreta la reintegrazione, precisando altresi' le modalita' di tempo e di luogo con le quali intende mettere a disposizione la sua attivita' lavorativa; e cio' sia ai fini dell' avvio dell' esecuzione e sia ai fini dell' eventuale contestazione con le forme dell' opposizione all' esecuzione od opposizione al precetto.
art. 18 l. 1970, n. 300
Ist. dir. penale - Univ. TO



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