| sottolineata l' attuale tendenza a rivalutare il momento
giurisprudenziale del diritto, l' a. nota come numerose sentenze
emanate dalla corte costituzionale hanno introdotto dei precetti
nuovi rispetto a quelli desumibili dalla disposizione originaria. l'
a. definisce integrative queste sentenze, le quali costituirebbero
rimedio contro i comportamenti omissivi del legislatore. esposte in
chiave critica le teorie delle lacune proprie e improprie e delle
lacune di collisione e di adattamento, l' a. afferma che il giudice,
quando colma una lacune tecnica attraverso una sentenza integrativa,
non assume le funzioni proprie del legislatore, in quanto la sua
opera si risolve nella determinazione di un concetto che era rimasto
indeterminato, attraverso l' applicazione, in via generale, delle
comuni tecniche interpretative. ne consegue che le pronunce
integrative non sovvertono l' ordine delle competenze e devono essere
considerate ammissibili nel nostro sistema. secondo l' a., infine, il
profilo ablatorio della pronuncia si impone a tutti indistintamente
gli operatori giuridici, mentre il profilo ricostruttivo vincola, al
massimo, il solo giudice del processo principale, nel giudizio in via
incidentale, o le pubbliche amministrazioni statali e regionali, in
quello su ricorso. per gli altri operatori, il "ripianamento" della
lacuna operato dalla corte non ha, in se', efficacia maggiore di
qualsiasi altro tentativo compiuto dai giudici ordinari.
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