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109190
IDG760900322
76.09.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ricci edoardo f.
lodi pronunciati in italia e lodi pronunciati all' estero di fronte alla convenzione di ginevra del 21 aprile 1961
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 74-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4455; d44643; d85812
la convenzione di ginevra sull' arbitrato "commerciale internazionale" ha grande rilievo, perche' introduce nel diritto degli stati aderenti un complesso di norme uniformi per le ipotesi in cui la controversia abbia certi requisiti quanto all' oggetto e quanto ai soggetti interessati; ma non ha anche la virtu' di eliminare l' antitesi tra lodi emessi in italia e lodi emessi all' estero, come fattispecie fornite di diversa disciplina positiva. tuttavia, osserva l' a., se e' la volonta' delle parti che si vuole valorizzare come fine ultimo, si deve rilevare che sono pur sempre le parti a poter fissare come credono, dettando le regole di procedura dell' arbitrato, il luogo in cui il lodo deve essere emesso. conseguentemente la scelta fra un regime di arbitrato "nazionale" ed un regime di arbitrato "estero" e' pur sempre affidata ai litiganti, ancorche' per il necessario tramite di una localizzazione della pronuncia.
conv. europea ginevra 21 aprile 1961
Ist. dir. penale - Univ. TO



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