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109193
IDG760900325
76.09.00325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fontana gian luigi
nullita' "insanabile" per viziata costituzione del giudice
nota a cass. sez. ii civ. 23 giugno 1972, n. 2096
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 116-130
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40755; d42126
l' a., chiarito il significato dei termini normalmente usati nella classificazione delle nullita', osserva come in dottrina e giurisprudenza sia dato rilevare 3 distinte posizioni circa l' atteggiamento che il giudice d' appello debba assumere quando qualifichi il vizio riguardante il giudice che ha emesso la sentenza impugnata come nullita' e non come inesistenza. secondo una corrente giurisprudenziale, il giudice d' appello, una volta rilevato il vizio di costituzione del primo giudice, deve rinviargli la causa. vi e' poi la posizione della sentenza annotata, per la quale il giudice d' appello, rilevata la viziata costituzione del primo giudice, deve trattenere la causa e decidere nel merito. infine, l' a. illustra la terza soluzione possibile del problema in esame, e cioe' il dovere per il giudice d' appello, una volta accertata la nullita' della sentenza per vizio di costituzione del giudice, di dichiarare la nullita' dell' intero processo, che deve pertanto essere ripreso daccapo. l' a. ritiene di dover aderire a quest' ultima tesi, anche se si tratta di soluzione non soddisfacente dal punto di vista dell' economia processuale.
art. 158 c.p.c. art. 354 c.p.c. art. 161 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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