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| IDG760900325 | |
| 76.09.00325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fontana gian luigi
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| nullita' "insanabile" per viziata costituzione del giudice
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| nota a cass. sez. ii civ. 23 giugno 1972, n. 2096
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 116-130
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40755; d42126
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| l' a., chiarito il significato dei termini normalmente usati nella
classificazione delle nullita', osserva come in dottrina e
giurisprudenza sia dato rilevare 3 distinte posizioni circa l'
atteggiamento che il giudice d' appello debba assumere quando
qualifichi il vizio riguardante il giudice che ha emesso la sentenza
impugnata come nullita' e non come inesistenza. secondo una corrente
giurisprudenziale, il giudice d' appello, una volta rilevato il vizio
di costituzione del primo giudice, deve rinviargli la causa. vi e'
poi la posizione della sentenza annotata, per la quale il giudice d'
appello, rilevata la viziata costituzione del primo giudice, deve
trattenere la causa e decidere nel merito. infine, l' a. illustra la
terza soluzione possibile del problema in esame, e cioe' il dovere
per il giudice d' appello, una volta accertata la nullita' della
sentenza per vizio di costituzione del giudice, di dichiarare la
nullita' dell' intero processo, che deve pertanto essere ripreso
daccapo. l' a. ritiene di dover aderire a quest' ultima tesi, anche
se si tratta di soluzione non soddisfacente dal punto di vista dell'
economia processuale.
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| art. 158 c.p.c.
art. 354 c.p.c.
art. 161 c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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