| secondo il tribunale di padova, il pretore, in funzione di giudice
del lavoro, e' competente per decidere le opposizioni alla esecuzione
e agli atti esecutivi, quando esse siano proposte prima dell' inizio
dell' esecuzione forzata. quando, invece, le opposizioni in parola si
innestano su un processo esecutivo in corso, l' art. 618 bis codice
procedura civile mantiene la competenza del giudice dell' esecuzione.
da cio' discende, secondo il tribunale padovano, che competente a
conoscere dell' opposizione ad una esecuzione immobiliare gia'
iniziata e' il giudice individuato secondo le norme del rito
ordinario, e cioe' il tribunale in funzione ordinaria, e non in
funzione di giudice del lavoro. l' a., dissentendo dalla decisione
annotata, afferma che competente a conoscere delle opposizioni all'
esecuzione in materia di lavoro e' sempre e soltanto il pretore.
poiche' le controversie di lavoro sono tutte attribuite per materia
al pretore. in conclusione: prima che l' esecuzione inizi, le
opposizioni all' esecuzione e agli atti esecutivi sono di competenza
del pretore, giudice del lavoro territorialmente individuato in base
all' art. 413 codice procedura civile. una volta iniziata l'
esecuzione, le opposizioni alla stessa sono di competenza per materia
del pretore, giudice del lavoro che ha sede nel luogo ove si svolge
l' esecuzione, mentre le opposizioni agli atti sono sempre di
competenza del giudice dell' esecuzione.
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