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109194
IDG760900326
76.09.00326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
luiso francesco paolo
il regime della competenza nelle opposizioni all' esecuzione e agli atti esecutivi secondo l' art. 618 bis cod. proc. civ.
nota a ord. trib. padova 8 maggio 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 142-150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4380; d4381
secondo il tribunale di padova, il pretore, in funzione di giudice del lavoro, e' competente per decidere le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi, quando esse siano proposte prima dell' inizio dell' esecuzione forzata. quando, invece, le opposizioni in parola si innestano su un processo esecutivo in corso, l' art. 618 bis codice procedura civile mantiene la competenza del giudice dell' esecuzione. da cio' discende, secondo il tribunale padovano, che competente a conoscere dell' opposizione ad una esecuzione immobiliare gia' iniziata e' il giudice individuato secondo le norme del rito ordinario, e cioe' il tribunale in funzione ordinaria, e non in funzione di giudice del lavoro. l' a., dissentendo dalla decisione annotata, afferma che competente a conoscere delle opposizioni all' esecuzione in materia di lavoro e' sempre e soltanto il pretore. poiche' le controversie di lavoro sono tutte attribuite per materia al pretore. in conclusione: prima che l' esecuzione inizi, le opposizioni all' esecuzione e agli atti esecutivi sono di competenza del pretore, giudice del lavoro territorialmente individuato in base all' art. 413 codice procedura civile. una volta iniziata l' esecuzione, le opposizioni alla stessa sono di competenza per materia del pretore, giudice del lavoro che ha sede nel luogo ove si svolge l' esecuzione, mentre le opposizioni agli atti sono sempre di competenza del giudice dell' esecuzione.
art. 618 bis c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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