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109195
IDG760900327
76.09.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabbrini giovanni
a proposito delle ordinanze di condanna al pagamento di somme non contestate
nota a ord. trib. genova 3 luglio 1974 e a ord. pret. milano 9 luglio 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 151-159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d760; d4192
delle decisioni commentate, l' una, pretura di milano, afferma che anche la totale mancanza di difesa del convenuto, integrata dalla sua contumacia, deve dar luogo, su domanda espressa dell' attore, alla emanazione dell' ordinanza di condanna per somme non contestate. l' altra decisione, tribunale di genova, nello stabilire che il convenuto in causa di lavoro che si costituisce tardivamente deve essere ammesso a rendere l' interrogatorio libero, trova modo di affermare che la contumacia del convenuto legittima, su istanza dell' attore, l' emanazione dell' ordinanza in parola e che pero' il convenuto, che si costituisca tardivamente, puo' ben "contestare" tutte le pretese dell' attore, eliminando la prospettiva dell' amanazione dell' ordinanza di condanna. secondo l' a., data la forma del provvedimento ex art. 423, comma 1, codice procedura civile e data la sua esecutivita', in nessun caso si puo' ammettere che l' ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate crei una preclusione definitiva nel quadro del procedimento di cognizione a riesaminare la fondatezza del credito vantato dal lavoratore. posto allora che l' ordinanza ex art. 423, comma 1, deve essere modificabile e revocabile tanto in sede di emanazione della sentenza definitifa di merito quanto in sede di svolgimento dell' attivita' istruttoria, se non si vuole arrivare al risultato praticamente assurdo di far dipendere la modifica o revoca da una mera contestazione tardiva del convenuto, occorre concludere che il presupposto per l' emanazione del provvedimento in esame non puo' essere rappresentato dalla totale inerzia del convenuto contumace, ma deve essere costituito da un comportamento di difesa attiva, all' interno del quale sia dato distinguere alcunche' di contestato da alcunche' di non contestato.
art. 423 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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