| delle decisioni commentate, l' una, pretura di milano, afferma che
anche la totale mancanza di difesa del convenuto, integrata dalla sua
contumacia, deve dar luogo, su domanda espressa dell' attore, alla
emanazione dell' ordinanza di condanna per somme non contestate. l'
altra decisione, tribunale di genova, nello stabilire che il
convenuto in causa di lavoro che si costituisce tardivamente deve
essere ammesso a rendere l' interrogatorio libero, trova modo di
affermare che la contumacia del convenuto legittima, su istanza dell'
attore, l' emanazione dell' ordinanza in parola e che pero' il
convenuto, che si costituisca tardivamente, puo' ben "contestare"
tutte le pretese dell' attore, eliminando la prospettiva dell'
amanazione dell' ordinanza di condanna. secondo l' a., data la forma
del provvedimento ex art. 423, comma 1, codice procedura civile e
data la sua esecutivita', in nessun caso si puo' ammettere che l'
ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate crei una
preclusione definitiva nel quadro del procedimento di cognizione a
riesaminare la fondatezza del credito vantato dal lavoratore. posto
allora che l' ordinanza ex art. 423, comma 1, deve essere
modificabile e revocabile tanto in sede di emanazione della sentenza
definitifa di merito quanto in sede di svolgimento dell' attivita'
istruttoria, se non si vuole arrivare al risultato praticamente
assurdo di far dipendere la modifica o revoca da una mera
contestazione tardiva del convenuto, occorre concludere che il
presupposto per l' emanazione del provvedimento in esame non puo'
essere rappresentato dalla totale inerzia del convenuto contumace, ma
deve essere costituito da un comportamento di difesa attiva, all'
interno del quale sia dato distinguere alcunche' di contestato da
alcunche' di non contestato.
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