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109196
IDG760900328
76.09.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iannotta raffaele
sull' appellabilita' del provvedimento del tribunale amministrativo regionale in tema di sospensiva
nota a cons. stato sez. v 12 luglio 1974, n. 396
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 160-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15308
il consiglio di stato, nella sentenza annotata, ha affrontato il problema della appellabilita' o meno delle ordinanze emesse dai tribunali amministrativi regionali sulle domande di sospensiva dell' efficacia dei provvedimenti o degli atti imputabili all' amministrazione resistente, decidendo nel senso dell' inammissibilita' dell' appello. l' art. 28 legge 6 dicembre 1971 induce effettivamente a concludere che sono appellabili le sole sentenze del giudice amministrativo, posto che nel comma 2 della norma citata e' espresso in modo inequivocabile il riferimento alle sentenze. si dovrebbe pertanto riconoscere l' inappellabilita' della pronuncia in tema di sospensiva, dato che tale pronuncia e' un' ordinanza, giusta l' art. 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971. l' a. tuttavia osserva che la legge in parola non fissa, contrariamente a quanto stabilito dal codice di procedura civile e da quello di procedura penale, una tipologia degli atti del giudice e che la natura di un atto giudiziale non discende tanto dalla nomenclatura per il medesimo usata, quanto dalla funzione che l' atto stesso esplica nell' ambito del processo.
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 28 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Ist. dir. penale - Univ. TO



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