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| IDG760900328 | |
| 76.09.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| iannotta raffaele
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| sull' appellabilita' del provvedimento del tribunale amministrativo
regionale in tema di sospensiva
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| nota a cons. stato sez. v 12 luglio 1974, n. 396
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 160-176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15308
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| il consiglio di stato, nella sentenza annotata, ha affrontato il
problema della appellabilita' o meno delle ordinanze emesse dai
tribunali amministrativi regionali sulle domande di sospensiva dell'
efficacia dei provvedimenti o degli atti imputabili all'
amministrazione resistente, decidendo nel senso dell'
inammissibilita' dell' appello. l' art. 28 legge 6 dicembre 1971
induce effettivamente a concludere che sono appellabili le sole
sentenze del giudice amministrativo, posto che nel comma 2 della
norma citata e' espresso in modo inequivocabile il riferimento alle
sentenze. si dovrebbe pertanto riconoscere l' inappellabilita' della
pronuncia in tema di sospensiva, dato che tale pronuncia e' un'
ordinanza, giusta l' art. 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971. l'
a. tuttavia osserva che la legge in parola non fissa, contrariamente
a quanto stabilito dal codice di procedura civile e da quello di
procedura penale, una tipologia degli atti del giudice e che la
natura di un atto giudiziale non discende tanto dalla nomenclatura
per il medesimo usata, quanto dalla funzione che l' atto stesso
esplica nell' ambito del processo.
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| art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 28 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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