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109202
IDG760900334
76.09.00334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montesano luigi
l' interrogatorio libero dei "terzi interessati" dopo la sentenza costituzionale n. 248 del 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 2, pag. 222-227
d40624; d41551; d4192
l' a. dissente da coloro i quali hanno definito testimonianza atipica il mezzo istruttorio previsto dal nuovo art. 421, comma 4, codice procedura civile. secondo l' a. si tratta, invece, di uno strumento col quale le dichiarazioni dell' incapace o degli incapaci a testimoniare vengono usate quali "argomenti di prova", hanno cioe' una funzione ed una efficacia cui e' sempre essenziale la "parzialita'" della loro provenienza. in particolare l' a. si chiede perche' vengano manifestate preoccupazioni solo per l' interrogatorio libero dei "terzi interessati" previsto nel nuovo processo del lavoro, e non per l' interrogatorio libero previsto nell' art. 117 codice procedura civile, caratterizzato da dichiarazioni ancor piu' "partigiane" e che e' stato ed e' usato, fin dall' entrata in vigore del codice procedura civile del 1940, in modo decisamente illegittimo, circa la incostituzionalita' del divieto di testimoniare osserva che nel processo del lavoro non solo il divieto di testimoniare, ma pure l' interrogatorio libero dei soggetti a tale divieto o sono gia' caduti o sono destinati ineluttabilmente a cadere
art. 116, comma c.p.c. art. 117 c.p.c. art. 246 c.p.c. art . 247 c.p.c. art. 421, comma 4, c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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