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109209
IDG760900341
76.09.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stolfi giuseppe
litisconsorzio necessario ed impugnazione del testamento
nota a cass. sez.ii civ. 26 ottobre 1972, n. 329,
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 2, pag. 270-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40550; d30288
nota adesiva di commento alla sentenza della cassazione, per la quale non e' dato parlare di litisconsorzio necessario riguardo alla impugnazione del testamento. il testamento, infatti, non soggiace al principio della unita' dell' atto in quanto costituisce un complesso di negozi giuridici della piu' varia natura e indipendenti l' uno dall' altro, mentre l' interessato e' comunque libero di confermare o in tutto o in parte il negozio nullo (e percio' anche l' annullabile). nella specie la corte suprema ha potuto a ragione premettere che manca ogni inscindibilita' fra la posizione dell' erede e quella del legatario e, osserva l' a., se ne deve pertanto dedurre che non sarebbe mai inutilmente pronunciata la sentenza dichiarativa della nullita' o la sentenza di annullamento che fosse stata emanata in contraddittorio di alcuni degli onorati solamente. l' una e l' altra decisione hanno sempre effetto tra le parti, anche se mancano di efficacia nei confronti di chi non era stato evocato in giudizio e a proposito di clausole non portate alla cognizione del magistrato.
art. 102 c.p.c. art. 624 c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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