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| IDG760900342 | |
| 76.09.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ricci edoardo f.
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| sul nuovo art. 431, 23 comma cod. proc. civ.
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| nota a ord. app. napoli 18 aprile 1974
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 2, pag. 281-286
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4192
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| cosi' come formulata nel suo complesso e' difficile accedere senza
riserve alla tesi della corte, ove esprime la convinzione che con il
decorso del termine per il deposito della pronuncia il potere di
iniziare l' esecuzione in base al dispositivo venga meno e che il
detto decorso, pur impedendo che in base al dispositivo venga
iniziata un' esecuzione, non impedisce la prosecuzione dell'
esecuzione gia' promossa in tempo utile. secondo l' a. in base al
dispositivo si anticipa la stessa esecuzione che potrebbe aver luogo
in base alla sentenza, tanto che l' uno puo' essere sostituito dall'
altra nel corso del procedimento, senza pregiudizio di quest' ultimo.
cio' premesso, disconoscere al dispositivo ogni vis executiva dopo il
decorso del termine per il deposito della pronuncia significa pensare
che, una volta scaduti i 15 giorni previsti dall' art. 430 codice
procedura civile, il processo non possa continuare se non previa
sostituzione dell' un titolo all' altro; ma non significa affatto
rendere tale sostituzione impossibile per il futuro. l'
improseguibilita' dell' esecuzione, se da un lato impedisce che senza
la previa sostituzione del dispositivo con la pronuncia vengano
compiuti atti esecutivi da parte degli organi a cio' preposti, dall'
altro non dovrebbe essere intesa come inammissibilita' delle relative
istanze di parte, ne' impedire a queste di tenere in vita il processo
esecutivo ove la loro proposizione sia sufficiente allo scopo.
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| art. 431, comma 2, c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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