Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


109210
IDG760900342
76.09.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ricci edoardo f.
sul nuovo art. 431, 23 comma cod. proc. civ.
nota a ord. app. napoli 18 aprile 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 2, pag. 281-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4192
cosi' come formulata nel suo complesso e' difficile accedere senza riserve alla tesi della corte, ove esprime la convinzione che con il decorso del termine per il deposito della pronuncia il potere di iniziare l' esecuzione in base al dispositivo venga meno e che il detto decorso, pur impedendo che in base al dispositivo venga iniziata un' esecuzione, non impedisce la prosecuzione dell' esecuzione gia' promossa in tempo utile. secondo l' a. in base al dispositivo si anticipa la stessa esecuzione che potrebbe aver luogo in base alla sentenza, tanto che l' uno puo' essere sostituito dall' altra nel corso del procedimento, senza pregiudizio di quest' ultimo. cio' premesso, disconoscere al dispositivo ogni vis executiva dopo il decorso del termine per il deposito della pronuncia significa pensare che, una volta scaduti i 15 giorni previsti dall' art. 430 codice procedura civile, il processo non possa continuare se non previa sostituzione dell' un titolo all' altro; ma non significa affatto rendere tale sostituzione impossibile per il futuro. l' improseguibilita' dell' esecuzione, se da un lato impedisce che senza la previa sostituzione del dispositivo con la pronuncia vengano compiuti atti esecutivi da parte degli organi a cio' preposti, dall' altro non dovrebbe essere intesa come inammissibilita' delle relative istanze di parte, ne' impedire a queste di tenere in vita il processo esecutivo ove la loro proposizione sia sufficiente allo scopo.
art. 431, comma 2, c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati