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109211
IDG760900343
76.09.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
l' intervento del creditore nel giudizio di opposizione al fallimento
nota a cass. 16 maggio 1973, n. 1391
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 2, pag. 287-291
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31317
l' a. critica la decisione del supremo collegio che ha ritenuto di dover qualificare come adesivo dipendente l' intervento spiegato dal creditore nel giudizio di opposizione al fallimento, quando non sia piu' in termini per promuovere l' opposizione in via autonoma. secondo l' a., l' avvenuta scadenza dei termini non puo' produrre alcun effetto preclusivo nei confronti dell' interveniente, ne' determinare una condizione deteriore della sua partecipazione al giudizio rispetto alle altre parti. osserva inoltre che l' inosservanza del termine per produrre opposizione non riguarda l' interveniente, il quale non ha altre preclusioni oltre quelle stabilite dall' art. 268 codice procedura civile: una volta osservate le forme e i termini prescritti in tale disposizione, il suo intervento e' perfettamente tempestivo e regolare sotto ogni aspetto.
art. 18 l. fall.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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