| in seguito all' entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 si e'
posto il problema di un eventuale coordinamento fra il procedimento
di repressione della condotta antisindacale e il nuovo rito speciale
del lavoro. il tribunale di milano, con la sentenza annotata, ha
risolto detto problema affermando che le controversie sindacali,
previste dall' art. 28 dello statuto dei lavoratori, fanno parte
delle controversie in materia di lavoro, alle quali si applicano le
norme contenute nel nuovo tit. iv, libro ii del codice di rito, e che
il comma 3 del predetto art. 28 e' stato tacitamente abrogato, nella
parte in cui conferisce al tribunale la competenza per l' opposizione
al decreto del pretore, perche' incompatibile con l' art. 413 (nuovo
testo) codice procedura civile che attribuisce al pretore, in
funzione di giudice del lavoro, la competenza a giudicare in primo
grado tutte le controversie di cui all' art. 409. l' a., dissentendo
decisamente dalla pronuncia annotata, ritiene che, alla luce della
legislazione attuale, l' art. 28, comma 3, legge 20 maggio 1970 sia
ancora in vigore, che l' opposizione al decreto del pretore vada
proposta davanti al tribunale, quale giudice di primo grado, nel
termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, con citazione
notificata all' altra parte e che il procedimento davanti al
tribunale sia regolato, nel suo svolgimento, dal tit. i, libro ii del
codice di rito e sbocchi in una sentenza appellabile, ancorche'
immediatamente esecutiva. l' a. nota infine che si puo' discutere se,
de iure condendo, sia meglio accedere ad una diversa soluzione, quale
e' quella prospettata dalla sentenza annotata, ma reputa a tal fine
indispensabile un intervento del legislatore.
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