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109224
IDG760900358
76.09.00358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabbrini giovanni
fallimento e trascrizione della domanda di cui al n. 2 dell' art. 2652 c.c.
nota a cass. sez. ii 20 marzo 1974, n. 974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 3, pag. 520-542
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d308300; d313; d4372
nella sentenza annotata la corte di cassazione afferma che e' conforme a diritto il rigetto della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione d' appartenenza alla massa fallimentare dell' immobile, la cui proprieta' non sarebbe mai uscita (o quanto meno non sarebbe mai uscita in maniera opponibile ai terzi creditori) dal patrimonio del fallito. la suprema corte respinge la pretesa della curatela attrice, pur riconoscendo che alla data della dichiarazione di fallimento la proprieta' del bene non era stata ancora trasferita inter partes. per sostenere il loro ragionamento, i giudici di cassazione ritengono imprescindibile postulare la creazione inter partes, per virtu' di sentenza passata in giudicato, di un "vincolo reale di destinazione" relativo al bene e precedente alla dichiarazione di fallimento. l' a. critica decisamente la sentenza della corte, dove se il fallimento viene dichiarato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, il vincitore viene pienamente tutelato; se pero' il fallimento avviene prima del passaggio in giudicato, prevalgono le ragioni della massa dei creditori e quindi della curatela. secondo l' a. dovevasi o ribadire la prevalenza dell' art. 45 legge fallimentare sul n. 2 dell' art. 2652 codice civile, e accogliere la domanda della curatela; o rovesciare tale consolidato orientamento, affidando per intero all' art. 2652, n. 2, il rigetto della domanda della curatela, senza pretendere di far percorrere quasi tutta la strada necessaria per raggiungere l' obiettivo ritenuto giusto alla inverosimile costruzione del vincolo reale di destinazione.
art. 2652, n. 2, c.c. art. 2932 c.c. art. 45 l. fall.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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