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| IDG760900358 | |
| 76.09.00358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fabbrini giovanni
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| fallimento e trascrizione della domanda di cui al n. 2 dell' art.
2652 c.c.
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| nota a cass. sez. ii 20 marzo 1974, n. 974
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 3, pag. 520-542
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d308300; d313; d4372
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| nella sentenza annotata la corte di cassazione afferma che e'
conforme a diritto il rigetto della domanda diretta ad ottenere la
dichiarazione d' appartenenza alla massa fallimentare dell' immobile,
la cui proprieta' non sarebbe mai uscita (o quanto meno non sarebbe
mai uscita in maniera opponibile ai terzi creditori) dal patrimonio
del fallito. la suprema corte respinge la pretesa della curatela
attrice, pur riconoscendo che alla data della dichiarazione di
fallimento la proprieta' del bene non era stata ancora trasferita
inter partes. per sostenere il loro ragionamento, i giudici di
cassazione ritengono imprescindibile postulare la creazione inter
partes, per virtu' di sentenza passata in giudicato, di un "vincolo
reale di destinazione" relativo al bene e precedente alla
dichiarazione di fallimento. l' a. critica decisamente la sentenza
della corte, dove se il fallimento viene dichiarato dopo il passaggio
in giudicato della sentenza di accoglimento, il vincitore viene
pienamente tutelato; se pero' il fallimento avviene prima del
passaggio in giudicato, prevalgono le ragioni della massa dei
creditori e quindi della curatela. secondo l' a. dovevasi o ribadire
la prevalenza dell' art. 45 legge fallimentare sul n. 2 dell' art.
2652 codice civile, e accogliere la domanda della curatela; o
rovesciare tale consolidato orientamento, affidando per intero all'
art. 2652, n. 2, il rigetto della domanda della curatela, senza
pretendere di far percorrere quasi tutta la strada necessaria per
raggiungere l' obiettivo ritenuto giusto alla inverosimile
costruzione del vincolo reale di destinazione.
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| art. 2652, n. 2, c.c.
art. 2932 c.c.
art. 45 l. fall.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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