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| IDG760900364 | |
| 76.09.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ichino giovanna
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| sulla competenza in materia di liberazione condizionale
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 4, pag. 635-661
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50424
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| l' articolo prende le mosse dalla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell' art. 43 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, che attribuiva al ministro della
giustizia la competenza a concedere la liberazione condizionale. l'
a., dopo aver dato uno sguardo al fondamento giuridico della
liberazione condizionale e ai precedenti storici in ordine al potere
di concedere il beneficio, evidenzia le divergenze interpretative che
si sono verificate nel momento di determinare quale organo
giudiziario dovesse subentrare al ministro. ben 5, infatti, erano i
differenti uffici giudiziari chiamati in causa: la corte d' appello
del distretto in cui fu pronunciata la condanna, la corte d' appello
del luogo dell' esecuzione, la sezione istruttoria presso la corte d'
appello nel cui distretto si trova il giudice competente per l'
esecuzione, il giudice d' esecuzione e il giudice di sorveglianza. l'
a. critica la soluzione adottata dal legislatore con la legge 12
febbraio 1975 che attribuisce il potere di concedere la liberazione
condizionale alla corte d' appello nel cui distretto, al momento
della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.
secondo l' a. la sentenza costituzionale n. 204 del 1974 non puo'
essere intesa se non nel senso di attribuire al giudice di
sorveglianza la competenza nella applicazione della liberazione
condizionale.
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| c. cost. 4 luglio 1974, n. 204
art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602
l. 12 febbraio 1975, n. 6
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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