| l' a. illustra alcuni aspetti processuali delle garanzie del credito
agrario, prendendo spunto dalla cassazione che, con sentenza 29
aprile 1969, n. 1382, ha riconosciuto all' istituto agrario la
legittimazione alla opposizione di terzo, prevista nell' art. 619
codice procedura civile, dopo aver escluso la legittimazione dello
stesso istituto ad intervenire nel processo di espropriazione.
invero, osserva criticamente l' a., se la direttiva sistematica, da
cui la corte regolatrice si e' lasciata guidare, e' il rispetto della
certezza, della liquidita' e della esigibilita' del credito di chi
intende spiegare intervento nella espropriazione mobiliare, la scelta
dell' opposizione ex art. 619, il quale introduce un vero e proprio
processo di cognizione ordinario, altro non fa che somministrare il
mezzo tecnico idoneo ad aggirare quella esigenza. i crediti per
canoni sorti dopo il pignoramento, per il rispetto della par condicio
creditorum, di cui l' art. 2916 codice civile e' espressione, sono
considerati chirografari nella distribuzione della somma ricavata
dalla espropriazione e, ritiene pertanto l' a., la problematica, al
cui scioglimento la cassazione ha dedicato le sue cure, e' ai
medesimi estranea. anche il privilegio dell' istituto di credito
agrario per i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per
l' utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti non
puo' non fare i conti, rileva infine l' a., con l' art. 2916, n. 2,
codice civile nel senso che il credito dell' istituto, che sorge
successivamente al pignoramento, viene considerato, ai fini della
distribuzione della somma, come se fosse chirografario.
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