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109238
IDG760900372
76.09.00372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balbi celso e.
eccezione di prescrizione presuntiva e giuramento di scienza
nota a app. sez. i genova 5 aprile 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 4, pag. 679-694
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4400; d30804; d41540
nota critica alla sentenza annotata, secondo la quale nel giuramento di scienza la dichiarazione del delato di non sapere costituirebbe un non meglio precisato giuramento in senso negativo, che decide la lite a sfavore del deferente. secondo l' a., tale soluzione e' un residuo della concezione negoziale del giuramento e sarebbe stata diversa se fossero stati applicati criteri piu' aderenti alla natura probatoria del giuramento. invero, se puo' concordarsi sul punto che la dichiarazione di non essere a conoscenza della estinzione del debito non costituisce indiretta ammissione che il debito non fu pagato, poiche' chi dice di non conoscere non afferma ne' nega, e va quindi esclusa l' applicazione dell' art. 2959 codice civile, si dissente invece dall' affermazione che un giuramento sia stato comunque prestato. il giuramento, per contro, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile per mancanza di un suo presupposto (la conoscenza), con la conseguenza che la decisione del giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l' intimante per non essere riuscito a vincere la presunzione di prescrizione, ma non certamente perche' il giuramento era stato prestato. cosicche', non essendo la decisione fondata su prova legale incontrovertibile in sede d' appello, avrebbe potuto avere ingresso l' eccezione di interruzione della prescrizione, o altre eccezioni. l' a. ritiene, infine, non potersi condividere l' assunto secondo il quale le cause interruttive della prescrizione debbano farsi valere prima della delazione del giuramento. questa affermazione rappresenterebbe il corollario di un convincimento, contrastante con la concezione probatoria del giuramento, per il quale la lite e' virtualmente decisa con la delazione. in realta', la delazione del giuramento non tronca ipso facto la lite, ma e' necessario che sia provata l' estinzione per fatto diverso dalla prescrizione o la medesima sia negata con la mancata prestazione, senza che tuttavia il discorso venga portato sul fatto costitutivo della obbligazione.
art. 639 c.p.c. art. 2956, n. 2, c.c. art. 2960 c.c. art. 236 c.p.c. art. 237 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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