| nota critica alla sentenza annotata, secondo la quale nel giuramento
di scienza la dichiarazione del delato di non sapere costituirebbe un
non meglio precisato giuramento in senso negativo, che decide la lite
a sfavore del deferente. secondo l' a., tale soluzione e' un residuo
della concezione negoziale del giuramento e sarebbe stata diversa se
fossero stati applicati criteri piu' aderenti alla natura probatoria
del giuramento. invero, se puo' concordarsi sul punto che la
dichiarazione di non essere a conoscenza della estinzione del debito
non costituisce indiretta ammissione che il debito non fu pagato,
poiche' chi dice di non conoscere non afferma ne' nega, e va quindi
esclusa l' applicazione dell' art. 2959 codice civile, si dissente
invece dall' affermazione che un giuramento sia stato comunque
prestato. il giuramento, per contro, avrebbe dovuto essere
considerato inammissibile per mancanza di un suo presupposto (la
conoscenza), con la conseguenza che la decisione del giudice di primo
grado avrebbe dovuto condannare l' intimante per non essere riuscito
a vincere la presunzione di prescrizione, ma non certamente perche'
il giuramento era stato prestato. cosicche', non essendo la decisione
fondata su prova legale incontrovertibile in sede d' appello, avrebbe
potuto avere ingresso l' eccezione di interruzione della
prescrizione, o altre eccezioni. l' a. ritiene, infine, non potersi
condividere l' assunto secondo il quale le cause interruttive della
prescrizione debbano farsi valere prima della delazione del
giuramento. questa affermazione rappresenterebbe il corollario di un
convincimento, contrastante con la concezione probatoria del
giuramento, per il quale la lite e' virtualmente decisa con la
delazione. in realta', la delazione del giuramento non tronca ipso
facto la lite, ma e' necessario che sia provata l' estinzione per
fatto diverso dalla prescrizione o la medesima sia negata con la
mancata prestazione, senza che tuttavia il discorso venga portato sul
fatto costitutivo della obbligazione.
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