| 109243 | |
| IDG760900377 | |
| 76.09.00377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| fassone elvio
| |
| sul dissequestro del film giudicato non osceno con sentenza non
definitiva
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a c. cost. 27 marzo 1975, n. 82
| |
| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 4, pag. 729-742
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d6144; d5051; d04017
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota adesiva di commento alla sentenza della corte costituzionale che
ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 622, ultimo comma, codice
di procedura penale, "limitatamente alla parte in cui (in ipotesi di
sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenita' impugnata dal
pubblico ministero) non impone la restituzione del film sequestrato".
l' a. concorda col ragionamento della corte, laddove ha statuito che
"conservare lo stato di sequestro anche dopo la sentenza di
proscioglimento in relazione alla possibilita' di una riforma di
detta sentenza e di definitiva condanna del film, con conseguente
applicazione della misura di sicurezza della confisca, significa
attribuire alla semplice impugnazione del rappresentante dell' accusa
una forza superiore alla valutazione di non oscenita' dell' opera
espressa dal giudice; significa altresi' snaturare la funzione del
sequestro, trasformandolo da misura preventiva cautelare in strumento
di provvisoria esecuzione dell' eventuale futuro provvedimento di
confisca". l' a. esprime pero' la sua perplessita' circa il ricorso
fatto dalla corte all' art. 21 costituzione anziche' all' art. 27,
comma 2, costituzione e osserva che la sentenza esaminata lascia
scoperta dalla protezione costituzionale l' area delle situazioni
processuali analoghe a quella in esame, ma nelle quali il bene in
sequestro sia diverso dal film, o quanto meno sia tale che ad esso
non e' applicabile la tutela dell' art. 21 costituzione.
| |
| art. 622, comma 5, c.p.p.
art. 240, comma 2, n. 2, c.p.
art. 21 cost.
art. 27 cost.
art. 33 cost.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |