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109243
IDG760900377
76.09.00377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
sul dissequestro del film giudicato non osceno con sentenza non definitiva
nota a c. cost. 27 marzo 1975, n. 82
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 4, pag. 729-742
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6144; d5051; d04017
nota adesiva di commento alla sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 622, ultimo comma, codice di procedura penale, "limitatamente alla parte in cui (in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenita' impugnata dal pubblico ministero) non impone la restituzione del film sequestrato". l' a. concorda col ragionamento della corte, laddove ha statuito che "conservare lo stato di sequestro anche dopo la sentenza di proscioglimento in relazione alla possibilita' di una riforma di detta sentenza e di definitiva condanna del film, con conseguente applicazione della misura di sicurezza della confisca, significa attribuire alla semplice impugnazione del rappresentante dell' accusa una forza superiore alla valutazione di non oscenita' dell' opera espressa dal giudice; significa altresi' snaturare la funzione del sequestro, trasformandolo da misura preventiva cautelare in strumento di provvisoria esecuzione dell' eventuale futuro provvedimento di confisca". l' a. esprime pero' la sua perplessita' circa il ricorso fatto dalla corte all' art. 21 costituzione anziche' all' art. 27, comma 2, costituzione e osserva che la sentenza esaminata lascia scoperta dalla protezione costituzionale l' area delle situazioni processuali analoghe a quella in esame, ma nelle quali il bene in sequestro sia diverso dal film, o quanto meno sia tale che ad esso non e' applicabile la tutela dell' art. 21 costituzione.
art. 622, comma 5, c.p.p. art. 240, comma 2, n. 2, c.p. art. 21 cost. art. 27 cost. art. 33 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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