| l' a. considera l' inserimento della materia aeronautica nell'
unitaria materia della navigazione come aspetto qualificante della
disciplina del codice della navigazione. egli respinge le critiche
avanzate da parte della dottrina alla codificazione unitaria della
disciplina attinente al trasporto marittimo, interno ed aereo e
considera irrilevanti le obiezioni mosse alla vigente disciplina
degli istituti aeronautici, le quali tendono a porre in luce la
necessita' di un loro "particolarismo". al contrario l' a. individua
un ampio complesso di principi comuni che si manifestano nell' intera
materia dei trasporti, compresi i trasporti terrestri. si tratta, ad
esempio, dei principi che regolano il regime dei beni destinati a
consentire l' attuazione del trasporto (il regime e' prevalentemente
quello di una proprieta' demaniale, mentre il regime di proprieta'
dei veicoli e' viceversa tipicamente privatistico) o dei principi che
regolano l' esercizio del veicolo, di cui e' caratteristica l'
assenza di professionalita'. inoltre anche istituti di natura
pubblicistica (la disciplina in tema di polizia della navigazione) o
privatistica (locazione e comodato di veicolo; noleggio e trasporto,
i fatti generatori di responsabilita' -l' urto- ecc.) sono comuni. in
base a queste considerazioni, l' a. giunge alla configurazione di una
materia unitaria dei trasporti inserita nella materia unitaria della
navigazione. il che ne' comporta l' assorbimento del diritto della
navigazione nel diritto commerciale, ne' impedisce che gli istituti
aeronautici si possano sviluppare liberamente, senza la costrizione
di forzati parallelismi con gl' istituti marittimi, in omaggio
proprio al c.d. criterio del diritto vivente cui e' ispirata la
codificazione del diritto della navigazione.
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