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109251
IDG760601696
76.06.01696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romagnoli umberto
ordinamento sindacale e sistema economico nella costituzione
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1481-1501
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d042; d71100
critico-sociologico
politica
l' a. svolge un' indagine storico giuridica sulla parte della costituzione dedicata ai rapporti economici. egli afferma che il modello costituzionale dell' organizzazione dell' economia risente del fatto che, nell' epoca in cui si forma, non esistono nel nostro paese compiute elaborazioni di veri e propri programmi di politica economica sottratti all' influenza della tradizione liberale classica si' che anche l' azione delle forze politiche di sinistra nell' elaborazione della carta costituzionale e' tale da consentire l' approvazione di norme costituzionali, come gli artt. 41 e 42, che riconoscono ai privati la liberta' d' iniziativa economica e il diritto di proprieta'. l' a. riconosce il carattere di "compromesso" tra diverse ideologie proprio anche a tale settore di regolamentazione costituzionale di rapporti sociali. per tale ragione, afferma l' a., il modello costituzionale dell' economia e' un modello "aperto", il solo tipo di modello su cui potevano concordare tutti i partiti politici. tuttavia questo non impedisce anche alla sinistra di parlare bene del "compromesso" complessivo raggiunto in sede costituente. difatti, nel progetto costituzionale in materia economica -in particolare negli artt. 39, 40, 49- e' tracciata la via verso quel modello di societa' prefigurata nel capoverso dell' art. 39, 40, 49 e dell' art. 3 costituzione: i sindacati e i partiti operai ricevono le garanzie costituzionali ad essi necessarie attraverso i precetti che riconoscono la liberta' di organizzazione, il diritto di sciopero, la collocazione privilegiata e la funzione primaria dei sindacati nel quadro delle istituzioni. l' a. ripercorre, a partire dall' epoca fascista, l' atteggiamento via via tenuto dal legislatore italiano verso i contratti collettivi di lavoro e l' ordinamento sindacale che culmina con l' attribuzione dell' efficacia "erga omnes" ai primi senza mettere in discussione l' autonomia e la liberta' d' azione dei sindacati. ricostruisce, poi, la storia del diritto di sciopero, che si conclude con il riconoscimento anche da parte della corte costituzionale della legittimita' costituzionale, nella prospettiva della realizzazione della democrazia sostanziale, del c.d. sciopero politico.
art. 3 cost. art. 39 cost. art. 40 cost. art. 49 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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