| l' a. afferma che lo studio dell' autonomia privata va impostato
superando la prospettiva che vuole separata la disciplina del negozio
giuridico dal contratto, basando il primo sulla volonta' individuale
e il secondo sul rapporto economico. in tal modo non si fa altro che
impedire l' emersione di quel rapporto sociale cui la costituzione
subordina il riconoscimento dell' autonomia privata. la giustezza di
tale opinione e' dimostrata, a parere dell' a. dall' esame dell'
evoluzione nel tempo del concetto dell' autonomia privata. nei codici
ottocenteschi proprieta' ed autonomia privata simboleggiano e
riflettono l' idea forza dei diritti naturali soggettivi, l' ideale
illuministico della liberta' individuale e dell' autonomia del
volere. nel codice del 1942, invece, si assiste al declino della
metodologia volontaristica e all' affermarsi di obiettivi di
produttivita' e di efficientismo che implicano la progressiva
emarginazione della volonta' individuale. si passa cosi' dalla logica
del negozio alla logica del contratto, attraverso il quale i
soggetti, se hanno il potere di regolare il proprio interesse, devono
operare nell' ambito delle finalita' sanzionate dal diritto positivo
secondo la logica che governa il sistema. con l' avvento della
costituzione si afferma l' esigenza di tutela dell' uguaglianza
sostanziale, accanto a quella formale, della dignita' e personalita'
umana, dei valori del lavoro. la difesa della personalita' e della
dignita' umana significa anche garanzia esistenziale del lavoratore,
diritto ad un' esistenza libera e dignitosa, valorizzazione del
lavoro. l' eguaglianza sostanziale esige l' attuazione di misure
equitative in qualsiasi situazione in cui assume rilevanza la
disomogeneita' sociale dei soggetti. il che non puo' non introdurre
la variabilita' e la relativita' anche nel campo privatistico.
seppure la costituzione riconosca l' autonomia privata, questa si
muove all' interno di un sistema complesso di graduazione di valori:
tutela del lavoro, attivita' economica privata, proprieta'. tuttavia
il problema equitativo ed il rispetto dei valori all' apice dell'
ordinamento giuridico non puo' circoscriversi unicamente ai rapporti
privatistici, bensi' implica la fattiva presenza dello stato e il suo
intervento diretto in settori quali: sanita', previdenza, abitazione,
istruzione, giustizia.
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