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109254
IDG760601699
76.06.01699 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dell' aquila enrico
influenze romanistiche sull' elemento del quid pro quo nell' azione di debt
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1536-1550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95211; d3060
pratico
comparatistica
l' a. s' interroga sulla funzione dello scambio nella teoria del contratto inglese. essa e' parametro per giudicare della meritevolezza di tutela dell' accordo. problema interessante e' quello di vedere come si venne creando e sviluppando il principio secondo cui nel diritto inglese si considerano meritevoli di tutela soltanto gli accordi con cui le parti mirano a realizzare uno scambio di beni o di servizi. l' a. dimostra che il requisito del "quid pro quo" (il principio dello scambio) e' un portato dell' evoluzione dell' azione di "debt". in altre parole, ad un certo momento le corti reali di londra limitarono la loro tutela e protezione ai crediti di danaro o altre cose fungibili che potevano fondarsi su di un "quid" precedentemente dato al debitore. la giustificazione di tale creazione e' l' esigenza avvertita da ogni ordinamento giuridico ad un determinato grado di sviluppo di elaborare uno o piu' criteri selettivi delle promesse e degli accordi, per separare quelli negoziali dagli altri. nella formulazione di tali criteri i giudici inglesi furono fortemente influenzati dal diritto romano, da cui trassero regole e concetti. tale considerazione e' importante perche' il "quid pro quo" costituisce la premessa per la successiva elaborazione delle "consideration" nella moderna teoria del contratto
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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