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| IDG760601700 | |
| 76.06.01700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bassi amedeo
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| i provvedimenti e la esecuzione forzata nella denunzia di danno temut
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1550-1570
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30431; d4300
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| pratico
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| casistica
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| l' a. afferma che attualmente 2 problemi rimangono ancora insoluti
nell' ambito della denunzia di danno temuto. si tratta in primo luogo
di che cosa intendere esattamente per quella "idonea garanzia per i
danni eventuali" prevista dal secondo comma dell' art. 1172 codice
civile; in secondo luogo, del come si attuano coattivamente i
provvedimenti cautelari emessi dal giudice a seguito della denuncia.
in ordine alla prima questione l' a. afferma che l' idonea garanzia
consiste in una prestazione patrimoniale a carico dell' intimato. il
giudice puo' disporre, a seconda delle circostanze, le "garanzie" sia
a carico del denunciante che a carico del denunciato: a carico del
primo, come cautela per la serieta' dell' azione; a carico del
secondo, come cautele di secondo grado in relazione all' eventuale
risarcimento dell' illecito. per quanto attiene alla seconda
questione, l' a. distingue tra la esecuzione dei provvedimenti emessi
in base al comma 1 dell' art. 1172 codice civile (i c.d.
provvedimenti a contenuto tecnico) e l' esecuzione delle "idonee
garanzie di cui sopra. l' a. afferma che la cauzione imposta al
denunciante non pone problemi di esecuzione forzata, poiche' e' il
denunciante stesso che sceglie se prestarla oppure no. maggiori
problemi sorgono quando la cauzione e' imposta al denunciato.
tuttavia l' a. si sofferma in particolare sulla questione dell'
attuazione dei provvedimenti emanati in base al comma 1 dell' art.
1172. il problema e' di ritenere ammissibile oppur no, ed in quali
forme, l' esecuzione forzata dell' ordine del giudice. questioni
particolari solleva altresi' l' attuazione del provvedimento di
rimessione in pristino previsto dall' art. 691 codice procedura
civile.
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| art. 1172 c.c
art. 612 c.p.c.
art. 613 c.p.c.
art. 614 c.p.c..
art. 691 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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