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109255
IDG760601700
76.06.01700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bassi amedeo
i provvedimenti e la esecuzione forzata nella denunzia di danno temut
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1550-1570
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30431; d4300
pratico
casistica
l' a. afferma che attualmente 2 problemi rimangono ancora insoluti nell' ambito della denunzia di danno temuto. si tratta in primo luogo di che cosa intendere esattamente per quella "idonea garanzia per i danni eventuali" prevista dal secondo comma dell' art. 1172 codice civile; in secondo luogo, del come si attuano coattivamente i provvedimenti cautelari emessi dal giudice a seguito della denuncia. in ordine alla prima questione l' a. afferma che l' idonea garanzia consiste in una prestazione patrimoniale a carico dell' intimato. il giudice puo' disporre, a seconda delle circostanze, le "garanzie" sia a carico del denunciante che a carico del denunciato: a carico del primo, come cautela per la serieta' dell' azione; a carico del secondo, come cautele di secondo grado in relazione all' eventuale risarcimento dell' illecito. per quanto attiene alla seconda questione, l' a. distingue tra la esecuzione dei provvedimenti emessi in base al comma 1 dell' art. 1172 codice civile (i c.d. provvedimenti a contenuto tecnico) e l' esecuzione delle "idonee garanzie di cui sopra. l' a. afferma che la cauzione imposta al denunciante non pone problemi di esecuzione forzata, poiche' e' il denunciante stesso che sceglie se prestarla oppure no. maggiori problemi sorgono quando la cauzione e' imposta al denunciato. tuttavia l' a. si sofferma in particolare sulla questione dell' attuazione dei provvedimenti emanati in base al comma 1 dell' art. 1172. il problema e' di ritenere ammissibile oppur no, ed in quali forme, l' esecuzione forzata dell' ordine del giudice. questioni particolari solleva altresi' l' attuazione del provvedimento di rimessione in pristino previsto dall' art. 691 codice procedura civile.
art. 1172 c.c art. 612 c.p.c. art. 613 c.p.c. art. 614 c.p.c.. art. 691 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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