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Documento


109260
IDG760601705
76.06.01705 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
simoni luisa
osservazioni in tema di dispensa super rato e di scioglimento del matrimonio per inconsumazione
trib. bologna 16 aprile 1973
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1609-1616
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301220; d30126
pratico
casistica
l' a. critica il principio affermato dalla sentenza in esame, secondo cui ad ogni caso di scioglimento, con efficacia "ex nunc", di matrimonio civilmente valido e' possibile applicare la normativa stabilita dall' art. 5 comma 4 della legge sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). a parere dell' a., tale principio sembra estraneo non solo alla legge istitutiva del divorzio, ma anche a tutte le altre norme vigenti nel nostro ordinamento. difatti, se la tesi del tribunale fosse esatta, si dovrebbe concedere l' assegno di cui all' articolo citato non solo nel caso di dispensa canonica "super rato" accordata a seguito di professione religiosa solenne di uno degli sposi. il che non soltanto non trova riscontro in alcuna norma positiva, ma altresi' e' contrario al principio costituzionale di eguaglianza. difatti, l' opinione criticata non fa altro che creare un ulteriore privilegio in favore dei cittadini che contrappongono matrimonio canonico trascritto. nulla vieterebbe al soggetto vincolato da matrimonio canonico con efficacia civile di adire il tribunale ecclesiastico per ottenere la dispensa "super rato" del vincolo anche quando, per le differenze tra i 2 istituti, non potrebbe ottenere il divorzio per inconsumazione, e cio' nonostante conseguire altresi' l' assegno alimentare.
art. 34 l. 27 maggio 1929, n. 847
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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