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| IDG760601705 | |
| 76.06.01705 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| simoni luisa
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| osservazioni in tema di dispensa super rato e di scioglimento del
matrimonio per inconsumazione
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| trib. bologna 16 aprile 1973
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1609-1616
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d301220; d30126
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| pratico
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| casistica
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| l' a. critica il principio affermato dalla sentenza in esame, secondo
cui ad ogni caso di scioglimento, con efficacia "ex nunc", di
matrimonio civilmente valido e' possibile applicare la normativa
stabilita dall' art. 5 comma 4 della legge sulla cessazione degli
effetti civili del matrimonio (divorzio). a parere dell' a., tale
principio sembra estraneo non solo alla legge istitutiva del
divorzio, ma anche a tutte le altre norme vigenti nel nostro
ordinamento. difatti, se la tesi del tribunale fosse esatta, si
dovrebbe concedere l' assegno di cui all' articolo citato non solo
nel caso di dispensa canonica "super rato" accordata a seguito di
professione religiosa solenne di uno degli sposi. il che non soltanto
non trova riscontro in alcuna norma positiva, ma altresi' e'
contrario al principio costituzionale di eguaglianza. difatti, l'
opinione criticata non fa altro che creare un ulteriore privilegio in
favore dei cittadini che contrappongono matrimonio canonico
trascritto. nulla vieterebbe al soggetto vincolato da matrimonio
canonico con efficacia civile di adire il tribunale ecclesiastico per
ottenere la dispensa "super rato" del vincolo anche quando, per le
differenze tra i 2 istituti, non potrebbe ottenere il divorzio per
inconsumazione, e cio' nonostante conseguire altresi' l' assegno
alimentare.
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| art. 34 l. 27 maggio 1929, n. 847
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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