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109261
IDG760601706
76.06.01706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' alosio cesidio
brevi note sull' imputazione di pagamento
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1616-1623
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3052
pratico
casistica
l' a. circoscrive la problematica dell' imputazione del pagamento all' ipotesi che un soggetto abbia nei confronti di un altro piu' debiti della medesima specie ed esegua un pagamento il quale si ponga come esatto adempimento indifferentemente dell' uno o dell' altro debito oppure che -benche' parziale- attenga anche a debiti cambiari o per assegno. soltanto il debitore ha diritto di dichiarare a quale fra piu' debiti si riferisce il pagamento. quando manca tale dichiarazione, l' imputazione del pagamento avviene secondo i criteri di preferenza previsti dall' art. 1193 codice civile e cioe': 1)debito scaduto (cioe' il debito di cui sia maturato il termine di adempimento); 2)tra piu' debiti scaduti, il meno garantito (per garanzia si deve intendere uno dei tassativi mezzi di garanzia personale o reale); 3)tra piu' debiti scaduti, il meno garantito (per garanzie si deve intendere uno dei tassativi mezzi di garanzia personale o reale); 3)tra piu' debiti egualmente garantiti, quello piu' oneroso per il debitore (la formulazione del giudizio di onerosita' si basa soltanto su criteri oggettivi); 4)tra debiti ugualmente onerosi, quello piu' antico (significa scaduto prima e non sorto prima). se tali criteri non soccorrono l' imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti. da tali considerazioni, l' a. fa discendere un giudizio d' inesattezza della massima costantemente ribadita dalla suprema corte secondo cui "se l' attore chiede la condanna al pagamento di un debito e il convenuto eccepisce l' avvenuto pagamento... l' attore, il quale apponga che tale pagamento debba imputarsi all' estinzione di un debito diverso ha l' onere di provare l' esistenza di quell' altro correlativo credito, nonche' le considerazioni necessarie per la dedotta imputazione".
art. 1193 c.c. cass. 11 luglio 1972, n. 2339
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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