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| IDG760601706 | |
| 76.06.01706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' alosio cesidio
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| brevi note sull' imputazione di pagamento
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 4, pag. 1616-1623
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3052
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| pratico
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| casistica
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| l' a. circoscrive la problematica dell' imputazione del pagamento
all' ipotesi che un soggetto abbia nei confronti di un altro piu'
debiti della medesima specie ed esegua un pagamento il quale si ponga
come esatto adempimento indifferentemente dell' uno o dell' altro
debito oppure che -benche' parziale- attenga anche a debiti cambiari
o per assegno. soltanto il debitore ha diritto di dichiarare a quale
fra piu' debiti si riferisce il pagamento. quando manca tale
dichiarazione, l' imputazione del pagamento avviene secondo i criteri
di preferenza previsti dall' art. 1193 codice civile e cioe':
1)debito scaduto (cioe' il debito di cui sia maturato il termine di
adempimento); 2)tra piu' debiti scaduti, il meno garantito (per
garanzia si deve intendere uno dei tassativi mezzi di garanzia
personale o reale); 3)tra piu' debiti scaduti, il meno garantito (per
garanzie si deve intendere uno dei tassativi mezzi di garanzia
personale o reale); 3)tra piu' debiti egualmente garantiti, quello
piu' oneroso per il debitore (la formulazione del giudizio di
onerosita' si basa soltanto su criteri oggettivi); 4)tra debiti
ugualmente onerosi, quello piu' antico (significa scaduto prima e non
sorto prima). se tali criteri non soccorrono l' imputazione e' fatta
proporzionalmente ai vari debiti. da tali considerazioni, l' a. fa
discendere un giudizio d' inesattezza della massima costantemente
ribadita dalla suprema corte secondo cui "se l' attore chiede la
condanna al pagamento di un debito e il convenuto eccepisce l'
avvenuto pagamento... l' attore, il quale apponga che tale pagamento
debba imputarsi all' estinzione di un debito diverso ha l' onere di
provare l' esistenza di quell' altro correlativo credito, nonche' le
considerazioni necessarie per la dedotta imputazione".
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| art. 1193 c.c.
cass. 11 luglio 1972, n. 2339
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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