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Documento


109281
IDG760601726
76.06.01726 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lega carlo
esclusione dei diritti di procuratore per l' avvocato cassazionista non domiciliatario
nota a cass. sez. ii 2 agosto 1974, n. 2323
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 1a, pag. 1097-1100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d96900
pratico
formale
l' a. concorda con la sentenza della cassazione e sostiene che al professionista che abbia prestato la propria opera di avvocato dinanzi ad una magistratura superiore spettano gli onorari di avvocato e non anche i diritti di procuratore che, invece, spettano al procuratore domiciliatario in quanto la contrapposizione tra la professione di avvocato e quella di procuratore, oltre che essere una tradizione, deriva dalla legislazione forense che ha attuato una effettiva differenziazione di funzioni nell' ambito dell' amministrazione della giustizia tra procuratori ed avvocati.
l. 13 giugno 1942, n. 1794 l. 7 novembre 1957, n. 1051
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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