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Documento


109414
IDG760602098
76.06.02098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
petrina giuseppe
inattivita' del creditore nel procedimento di espropriazione presso terzi
nota a ord. pret. boiano 5 ottobre 1974
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 141-144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d43303
pratico
formale
l' a. critica la decisione del pretore secondo cui ove il terzo pignorato non compaia all' udienza fissata per rendere la dichiarazione e il creditore procedente non chieda l' accertamento giudiziale delle somme e cose che assume dovute dal terzo, il pignoramento si rileva infruttuoso ed il giudice dell' esecuzione deve dichiarare l' estinzione del procedimento esecutivo. cio' in quanto l' a. ritiene che il procedimento di esecuzione inizi con la notifica dell' atto di cui all' art. 543 codice procedura civile e quindi che ai fini dell' estinzione si renda applicabile la norma dell' art. 631 codice procedura civile.
art. 547 c.p.c. art. 548 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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