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Documento


109426
IDG760602114
76.06.02114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.a.
nota a trib. roma 18 febbraio 1974
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306033; d306130
pratico
formale
l' a. manifesta alcune perplessita' circa il diritto del promittente compratore che, secondo il tribunale, di fronte all' inadempimento parziale, doloso e fraudolento del promittente venditore, non potrebbe chiedere l' esecuzione specifica parziale, cui ha ancora interesse, ma solo la risoluzione del contratto per inadempimento. tale principio, infatti, potrebbe agevolare il perpetrarsi di frodi contrattuali, poiche' consentirebbe al promittente venditore di sottrarsi all' obbligo di stipulare il contratto definitivo o di evitare la sentenza ex art. 2932 codice civile, mediante l' alienazione di una parte del bene compromesso.
art. 2932 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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