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109525
IDG761201832
76.12.01832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonifacio antonio
la determinazione del valore venale delle opere edilizie abusive da parte dell' u.t.e. ai fini dell' applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 13 l. 6 agosto 1967 n. 765. natura e rimedi.
Amm. soc., (1975), fasc. 10, pag. 1215-1229
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18222
l' a. analizza l' art. 13 della legge urbanistica del 1967 che ha introdotto una pena pecuniaria, con funzione di sanzione amministrativa, pari al valore venale delle opere, valutato dall' ufficio tecnico erariale. a tale proposito fa rilevare che la materia urbanistica e' tipica degli enti locali, regioni e comuni, e che la eccezionale utilizzazione concessa dall' art. 13 legge n. 765 ad un organo statale (u.t.e.) di interferire con un giudizio tecnico di valore sulle opere edilizie abusive, puo' incidere sulla sfera delle attribuzioni del comune nella materia, se il giudizio e' irregolarmente dato. il comune, fa presente l' a., puo' comunque, anche in difetto di una norma espressa adire l' organo giurisdizionale, in quanto secondo la costituzione (art. 97) non puo' farsi obbligo al sindaco di fare suo un atto che ritenga illegittimo.
l. 6 agosto 1967, n. 765
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