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Documento


109554
IDG761201895
76.12.01895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tutino antonio
sul fondamento e i limiti del segreto bancario
Ec. cred., an. 15 (1975), fasc. 4, pag. 1105-1123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
segreto bancario
la cassazione con un' importante decisione ha affermato che "il segreto bancario non trova fondamento nella legge, ma in un uso vincolante, in quanto scaturente da una pratica costantemente seguita, ed integrativo dei contratti stipulati fra il banchiere e la clientela. secondo i fautori di questa tesi, ormai prevalente anche in dottrina, l' obbligo del segreto assumerebbe ora il valore di uso integrativo (art. 1374 c.c.), ora di uso normativo, in riferimento ai rapporti di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.). la violazione dell' obbligo del segreto dovrebbe conseguentemente dar luogo nel primo caso ad una responsabilita' contrattuale e nel secondo ad una responsabilita' extracontrattuale o ex delicto.
art. 1374 c.c. art. 2043 c.c. art. 622 c.p.
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