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Documento


109555
IDG761201896
76.12.01896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stolfi giuseppe
simulazione assoluta ed imposta di registro
Ec. cred., an. 15 (1975), fasc. 4, pag. 1097-1104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2310; d30609
divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta, emanata in un giudizio svoltosi fra le parti ma alla presenza dell' amministrazione finanziaria, non deve essere restituita la somma gia' pagata a titolo d' imposta di registro perche' la nullita' del negozio giuridico dipende dalla volonta' delle parti. la sentenza dichiarativa della simulazione e' soggetta all' imposta fissa, non all' imposta proporzionale di registro. infatti il negozio apparente non ha avuto mai esecuzione, se il giudice accerta la sua nullita'. se invece le parti gli hanno dato un' esecuzione in linea di fatto, il giudice si limita ad accertare la detenzione del bene da parte del convenuto e gli ordina di restituire la cosa all' attore, incidendo cosi' sul possesso, ma senza toccare i diritti che sul bene spettavano e spettano al proprietario.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
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