| premesso che esiste una tendenza da parte delle regioni ad operare
oltre i limiti stabiliti dalla costituzione, cioe' al di la' delle
materie di loro competenza e che la settorialita' delle materie di
competenza della regione e' contraddittoria al carattere
rappresentativo di questa, l' a. precisa che le regioni stesse
debbono trasformarsi in enti a competenza generale, limitati solo in
relazione agli interessi implicati: l' unico limite in questo senso
sarebbe soltanto quello dell' interesse nazionale. attualmente
comunque non e' possibile che la regione si autoattribuisca poteri in
materie non previste dalla costituzione, soprattutto per quanto
riguarda la potesta' legislativa, della quale la regione potrebbe
usare solo dietro espresso e specifico trasferimento da parte dello
stato. in materia di inquinamenti cio' che lo stato ha trasferito o
delegato fino ad ora e' nettamente insufficiente: in questa materia
le regioni devono chiedere ed ottenere una delega ben piu'
generalizzata di funzioni normative ed amministrative. sono esse
soltanto infatti a poteer valutare la complessita' degli interessi in
gioco, per il contenimento e la repressione di un fenomeno che, se
esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, e' a livello
locale che nasce e trova possibilita' di espansione.
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