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109598
IDG761201939
76.12.01939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrero giancarlo
la sospensione dei provvedimenti negativi nel giudizio cautelare ed i suoi riflessi sul comportamento della p.a.
Foro amm., an. 51 (1975), fasc. 6, pag. 416-422
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d12051
l' atto negativo e' quello con cui la pubblica amministrazione, esaminata la posizione dell' amministrato, nega implicitamente o esplicitamente l' emanazione del provvedimento favorevole al privato. la necessita' della sospensione degli effetti del provvedimento negativo, benche' non ammessa pacificamente in dottrina, si pone quasi sempre per i provvedimenti collegati a situazioni che si svolgono ed esauriscono entro breve termine dall' emanazione dell' atto. il fine di impedire il verificarsi di anni in pendenza di giudizio si raggiunge in pratica, o vietando alla pubblica amministrazione di attivarsi per mantenere e portare a compimento l' operativita' del provvedimento (positivo) impugnato, oppure imponendole di attivarsi per impedire la continuazione dell' operativita' del provvedimento (negativo ugualmente impugnato). in entrambi i casi il comportamento della pubblica amministrazione che non si conformasse a quello richiesto nell' ordinanza di sospensione sarebbe illegittimo.
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