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109601
IDG761201942
76.12.01942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paleologo giovanni
esecutorieta' delle sentenze dei t.a.r. ed appellabilita' delle loro ordinanze cautelari
Foro amm., an. 51 (1975), fasc. 7, pag. 440-446
d15308
la legge ha voluto che, salvo pronunzia del giudice ad quem, la sentenza non passata in cosa giudicata sia immediatamente esecutiva. cio' molto opportunamente in modo da dotare la sentenza di primo grado di quell' esecutorieta' che sola garantisce la attuazione degli interessi in modo rapido e soddisfacente. rimane poi sempre salva la facolta' del giudice dell' impugnazione di sospendere l' efficacia esecutiva. per quanto riguarda l' appellabilita' delle ordinanze dei t.a.r. che provvedono sulla domanda di sospensione, in contrasto col prevalente indirizzo giurisprudenziale, va rilevato che essa e' ammissibile perche' il giudizio sulla sospensiva e' autonomo nella radicazione, nell' oggetto, nei principi sull' istruttoria, nelle regole della decisione, negli effetti. e' impossibile configurare in tale ipotesi il tribunale amministrativo regionale come giudice di unico grado, non sottoposto ad appello: cio' potrebbe pregiudicare irrimediabilmente una parte o tutto l' interesse concreto in capo al litigante in giudizio.
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