| la legge ha voluto che, salvo pronunzia del giudice ad quem, la
sentenza non passata in cosa giudicata sia immediatamente esecutiva.
cio' molto opportunamente in modo da dotare la sentenza di primo
grado di quell' esecutorieta' che sola garantisce la attuazione degli
interessi in modo rapido e soddisfacente. rimane poi sempre salva la
facolta' del giudice dell' impugnazione di sospendere l' efficacia
esecutiva. per quanto riguarda l' appellabilita' delle ordinanze dei
t.a.r. che provvedono sulla domanda di sospensione, in contrasto col
prevalente indirizzo giurisprudenziale, va rilevato che essa e'
ammissibile perche' il giudizio sulla sospensiva e' autonomo nella
radicazione, nell' oggetto, nei principi sull' istruttoria, nelle
regole della decisione, negli effetti. e' impossibile configurare in
tale ipotesi il tribunale amministrativo regionale come giudice di
unico grado, non sottoposto ad appello: cio' potrebbe pregiudicare
irrimediabilmente una parte o tutto l' interesse concreto in capo al
litigante in giudizio.
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