| l' a. delineate le esigenze storiche ed economiche che hanno condotto
all' adozione leasing e la sua nozione, sottolinea le differenze tra
leasing operativo e leasing finanziario. entrambi, sostiene l' a.,
non sono riconducibili a precisi schemi negoziati dell' ordinamento
giuridico italiano, bensi' sono negozi atipici, frutto dell'
autonomia della parte ai sensi del capoverso dell' art. 1322 del
codice civile, e meritevoli di tutela, tanto da essere presi in
considerazione dal legislatore tributario. l' a. tratta, altresi',
diffusamente e risolve positivamente il problema dell' adottabilita'
da parte della pubblica amministrazione e di enti pubblici del
leasing, sia operativo che finanziario, con il rispetto, come e'
ovvio, degli obblighi e dei procedimenti previsti dalla legge nella
formazione del contratto.
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