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Documento


109651
IDG761201888
76.12.01888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrara santamaria massimo
captazione e diffusione via cavo di emissioni via etere senza autorizzazione
nota a trib. di prima istanza di bruxelles 19 giugno 1975
Dir. radio. telecom., an. 7 (1975), fasc. 3, pag. 521-527
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18323
l' a. rileva che il ricorso alla televisione via cavo fu originato dalla necessita' di superare le c.d. zone d' ombra e relative difficolta' di ricezione delle trasmissioni via etere. la recente e prevalente giurisprudenza statunitense, infatti, ha affermato che la televisione via cavo non puo' essere assimilata ad un autonomo spettacolo (con le relative conseguenze in materia di diritto d' autore) poiche' non origina segnali radio, ne' li ritrasmette, bensi' solo trasporta i programmi che riceve. l' a. illustra e discute poi la sentenza annotata, di condanna di una societa' televisiva via cavo, che, ottenuta la licenza dal governo belga, per ritrasmettere i programmi nazionali, aveva successivamente captato le trasmissioni d' altri organismi televisivi europei, senza chiedere autorizzazione ai titolari dei relativi programmi. tale comportamento, secondo l' a., concreta l' appropriazione e l' uso di un prodotto altrui (l' emissione) e comunque contrasta con la protezione del diritto di autore. tanto che la legge italiana, nel consentire l' istallazione di ripetitori di programmi generati all' esterno, ha fatto salvi i diritti dei terzi, richiamando espressamente la legge sul diritto di autore e le convenzioni internazionali.
l. 14 aprile 1975, n. 103
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