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| IDG761201888 | |
| 76.12.01888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrara santamaria massimo
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| captazione e diffusione via cavo di emissioni via etere senza
autorizzazione
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| nota a trib. di prima istanza di bruxelles 19 giugno 1975
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| Dir. radio. telecom., an. 7 (1975), fasc. 3, pag. 521-527
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18323
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| l' a. rileva che il ricorso alla televisione via cavo fu originato
dalla necessita' di superare le c.d. zone d' ombra e relative
difficolta' di ricezione delle trasmissioni via etere. la recente e
prevalente giurisprudenza statunitense, infatti, ha affermato che la
televisione via cavo non puo' essere assimilata ad un autonomo
spettacolo (con le relative conseguenze in materia di diritto d'
autore) poiche' non origina segnali radio, ne' li ritrasmette, bensi'
solo trasporta i programmi che riceve. l' a. illustra e discute poi
la sentenza annotata, di condanna di una societa' televisiva via
cavo, che, ottenuta la licenza dal governo belga, per ritrasmettere i
programmi nazionali, aveva successivamente captato le trasmissioni d'
altri organismi televisivi europei, senza chiedere autorizzazione ai
titolari dei relativi programmi. tale comportamento, secondo l' a.,
concreta l' appropriazione e l' uso di un prodotto altrui (l'
emissione) e comunque contrasta con la protezione del diritto di
autore. tanto che la legge italiana, nel consentire l' istallazione
di ripetitori di programmi generati all' esterno, ha fatto salvi i
diritti dei terzi, richiamando espressamente la legge sul diritto di
autore e le convenzioni internazionali.
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| l. 14 aprile 1975, n. 103
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