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Documento


109652
IDG761201889
76.12.01889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
s.k.
nota a trib. roma 2 maggio 1975
Dir. radio. telecom., an. 7 (1975), fasc. 3, pag. 528-532
d311321
l' a. sottolinea la novita' e la rigorosa e puntuale motivazione della sentenza annotata, secondo cui non puo' parlarsi di illecita utilizzazione dell' opera dell' ingegno nel caso in cui, nella trasposizione filmica di un' opera letteraria, si tenga conto di elementi interpretativi inerenti a tale opera suggeriti da un critico letterario. rileva, infatti, l' a. che la trasposizione filmica si risolve in un' elaborazione dell' opera, nella quale l' a. non puo' non introdurvi una sua particolare visione e interpretazione del testo. in tale momento ben ci si puo' avvalere del sussidio degli elementi critico-interpretativi formatisi intorno all' opera letteraria. le idee, invero, devono considerarsi patrimonio comune, qualunque sia il loro grado di novita' o originalita'.
l. 22 aprile 1941, n. 633
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