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109655
IDG760600126
76.06.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cecchetti raffaello
assegno al coniuge divorziato e comunione dei beni
nota a c. cost. 10 luglio 1975, n. 202
Foro it., an. 101 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 28-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126; d30128
pratico
formale
l' a., dopo aver sottolineato come l' annotata sentenza abbia anche una importanza indiretta, non legata cioe' direttamente alla questione su cui si e' incentrata la decisione, si sofferma sulla natura dell' assegno previsto dall' art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, illustrando le varie opinioni espresse in merito dalla dottrina. egli fa rilevare soprattutto come la corte abbia affermato che il suddetto assegno ha una struttura complessa la quale partecipa di molteplici aspetti: assistenziale, risarcitorio e compensativo. chiarita la portata innovativa dell' assegno previsto dall' art. 5 della legge sul divorzio, l' a. cerca di indicare quale sia la valutazione da dare a questa norma, ora che con la riforma del diritto di famiglia, approvata con legge 19 maggio 1975, n. 151 e' stato introdotto, quale regime patrimoniale fra i coniugi, la comunione dei beni. l' a. ritiene che con l' introduzione della comunione quale regime legale, quelle "aspettative di fatto" derivanti dal contributo personale ed economico dei coniugi, che l' art. 5 della legge sul divorzio trasformava in aspettative giuridiche, sono state trasformate, ma non tutte, in diritti immediatamente tutelati. di conseguenza, queste aspettative residuali, nel caso di scioglimento della comunione per causa di divorzio, possono ancora essere tutelate, in via indiretta, con l' applicazione al disposto dell' art. 5.
art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 41 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 710 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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