| l' a., dopo aver sottolineato come l' annotata sentenza abbia anche
una importanza indiretta, non legata cioe' direttamente alla
questione su cui si e' incentrata la decisione, si sofferma sulla
natura dell' assegno previsto dall' art. 5 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, illustrando le varie opinioni espresse in merito dalla
dottrina. egli fa rilevare soprattutto come la corte abbia affermato
che il suddetto assegno ha una struttura complessa la quale partecipa
di molteplici aspetti: assistenziale, risarcitorio e compensativo.
chiarita la portata innovativa dell' assegno previsto dall' art. 5
della legge sul divorzio, l' a. cerca di indicare quale sia la
valutazione da dare a questa norma, ora che con la riforma del
diritto di famiglia, approvata con legge 19 maggio 1975, n. 151 e'
stato introdotto, quale regime patrimoniale fra i coniugi, la
comunione dei beni. l' a. ritiene che con l' introduzione della
comunione quale regime legale, quelle "aspettative di fatto"
derivanti dal contributo personale ed economico dei coniugi, che l'
art. 5 della legge sul divorzio trasformava in aspettative
giuridiche, sono state trasformate, ma non tutte, in diritti
immediatamente tutelati. di conseguenza, queste aspettative
residuali, nel caso di scioglimento della comunione per causa di
divorzio, possono ancora essere tutelate, in via indiretta, con l'
applicazione al disposto dell' art. 5.
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