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Documento


109657
IDG760600602
76.06.00602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
perlingieri pietro
intervento alla tavola rotonda di bari su "tecniche giuridiche e sviluppo della persona"
bari, 18-20 maggio 1973
Dir. giur., s. 3, an. 30 (1974), fasc. 2, pag. 175-179
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d300; f321; d04
critico-sociologico
politica
i tentativi di staccarsi da una visione patrimonialistica ed individuare "il nuovo ruolo del diritto civile" non possono andare a buon fine se si riconosce tutela all' interesse soltanto la' dove vi e' un' azione e quindi la possibilita' di un processo, elaborando le c.d. situazioni soggettive soltanto sulla base di quelle patrimoniali. anche il ricorso alla costituzione e' inutile se in essa si evidenziano gli istituti a carattere patrimoniale trascurando quelli cui tale carattere e' estraneo. se e' giusto partire da un' individuazione dei bisogni, la scelta di priorita' deve essere compiuta sulla base dei valori costituzionalmente rilevanti, primi fra tutti la tutela della persona e del suo sviluppo. risulta necessaria la rilettura delle leggi alla luce dei principi costituzionali, e non il contrario, come spesso avviene. la proprieta' e l' iniziativa privata appaiono come un fenomeno unitario, funzionalizzato allo sviluppo della persona e non all' efficienza e alla produzione. il problema cardine e' la realizzazione di una giustizia distributiva che consenta di superare anche la disparita' di trattamento tra attivita' agricola e industriale. alcune agevolazioni non si giustificano piu' alla luce della costituzione. come e' stata realizzata una riforma fondiaria, indirizzata a quella agraria, cosi' i giuristi potrebbero realizzare una riforma urbana soltanto volendo applicare alcune norme e principi costituzionali previsti per la grande proprieta' terriera. il problema non e' soltanto di tutela, e di azione, ma di meritevolezza di tutela con tre aspetti piu' importanti: funzionalizzazione delle situazioni soggettive patrimoniali a quelle esistenziali; giudizio di meritevolezza non solo degli atti di autonomia privata, ma dell' attivita' e dell' istituto; riclassificazione delle norme ordinarie alla luce della costituzione. trovano cosi' nuove soluzioni alcuni problemi quali la diligenza del prestatore di lavoro, l' interdizione, l' inabilitazione o la tutela della riservatezza, il principio di democraticita'. il civilista, in questo momento storico, piu' che continuare l' incessante costruzione di una "teoria generale", piu' che la sintesi deve operare l' analisi, con atteggiamento piu' umile, ma certamente piu' utile.
art. 3 cost. art. 36 cost. art. 2104 c.c. art. 52 cost. art. 43 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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