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Documento


109668
IDG761202102
76.12.02102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
coscia antonio
opposizione al matrimonio per infermita' di mente
Stato civ. it., an. 71 (1975), fasc. 8, pt. 1, pag. 503-504
d3012
l' a. rileva che l' opposizione al matrimonio fondata sulla infermita' di mente comporta in caso di matrimonio civile la sospensione della celebrazione, se esista gia' una sentenza di interdizione, o se invece il relativo procedimento sia stato solo iniziato, la sospensione puo' essere richiesta dal pubblico ministero. in caso di matrimonio religioso, non puo' procedersi alla trascrizione nei registri di stato civile o, se questa sia stata comunque eseguita, ne e' possibile solo la impugnazione. l' a. esamina, poi, il caso di colui che, dimesso dal manicomio ove era stato ricoverato per ordine del tribunale dei minorenni ed affidato alla cura di un familiare, non si curi di ottenere altro provvedimento dell' autorita' giudiziaria o di revoca del precedente ordine di ricovero o di interdizione.
art. 85 c.c. art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847
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