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Documento


109686
IDG761202121
76.12.02121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sarti gino
anagrafe. segreto di ufficio. atti pubblici
Stato civ. it., an. 71 (1975), fasc. 10, pt. 1, pag. 647
d1801
l' a. sottolinea che il personale dell' anagrafe ha l' obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni e che e' vietata alle persone estranee all' ufficio la consultazione delle schede anagrafiche. il cittadino che vi abbia interesse puo', comunque richiedere ed ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche (certificati di residenza e stati di famiglia) previa esibizione di un documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere annotati in apposito registro.
art. 1 l. 24 dicembre 1954, n. 1228 art. 4 l. 24 dicembre 1954, n. 1228 art. 29 d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136 art. 32 d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136
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