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109692
IDG761202127
76.12.02127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvo francesco
le convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia e gli adempimenti dell' ufficiale di stato civile
Stato civ. it., an. 71 (1975), fasc. 10, pt. 1, pag. 626-628
d30128
l' a. rileva che il regime patrimoniale legale della famiglia e' costituito dalla comunione dei beni, salvo la dichiarazione degli sposi, all' atto della celebrazione del matrimonio, di scegliere il regime della separazione. le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo, ma dopo la celebrazione del matrimonio, possono essere modificate soltanto con la preventiva autorizzazione del giudice e la loro opponibilita' ai terzi e' subordinata all' annotazione a margine dell' atto di matrimonio. osserva, infine, l' a. che, se la dichiarazione degli sposi di scegliere il regime della separazione sia manifestata direttamente all' ufficiale di stato civile, oltre all' annotazione e' necessaria la preventiva trascrizione sui registri: diversamente, se la dichiarazione sia contenuta in atto notarile, e' sufficiente l' annotazione sull' atto di matrimonio.
art. 162 c.c. art. 163 c.c. art. 228 c.c.
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