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Documento


109700
IDG761202135
76.12.02135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lucarelli erminio
sulla durata della delega all' esercizio delle funzioni di ufficiale di anagrafe. la delega ad assessori e consiglieri e' illegittima
Stato civ. it., an. 71 (1975), fasc. 11-12, pt. 1, pag. 731-735
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1802
l' a. tenta di dimostrare che non e' necessario un nuovo atto di delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile in caso di rinnovo dell' amministrazione. invero, secondo l' a., la delega non e' atto personale e privato del sindaco, valido dunque fintanto che la determinata persona riveste tale carica, bensi' atto dello amministratore in quanto titolare di una carica pubblica e valido dunque finche' non e' espressamente revocata da uno dei suoi successori. ugualmente, secondo l' a., in caso di regime commissariale. l' a. rileva, infine, che la legge consente la delega solo al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, non dunque ad assessori o consiglieri comunali.
art. 3 l. 24 dicembre 1954, n. 1228
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