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109721
IDG761202156
76.12.02156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allocca giorgio
la riserva di legge ex art. 97, i comma, della costituzione
Avv. enti pubbl., an. 4 (1975), fasc. 1, pag. 165-172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d143
l' a. ritiene che il primo comma dell' art. 97 non si risolva solo nella creazione di una riserva relativa ma configuri una vera e propria ripartizione, tra il potere legislativo e quello esecutivo, della funzione organizzatrice dei pubblici uffici. appare certo che al parlamento spetta una funzione "superiore" di organizzazione, mentre l' apparato esecutivo svolge un' attivita' "inferiore", di secondo grado, ma mai meramente esecutiva ed applicativa. in questo senso va interpretato anche il secondo comma dell' articolo in questione, che non si risolve in una attribuzione delle previste determinazioni di competenze e responsabilita' dei funzionari pubblici al potere legislativo, ma riconosce anche la funzione dell' esecutivo nei limiti predetti.
art. 97 cost. d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748
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