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Documento


109746
IDG761202181
76.12.02181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
prudente antonio
il cancelliere puo' autenticare firme di elettori per richiesta di referendum fuori dal proprio ufficio.
Mondo giud., an. 30 (1975), fasc. 26 (30 giugno), pag. 310
d40205
l' a. sostiene che il cancelliere puo' autenticare le firme necessarie per la richiesta di referendum anche fuori del proprio ufficio in quanto nessuna limitazione in tal senso e' posta dalla legge n. 352 del 1970 e in quanto in altri casi e' espressamente previsto che il cancelliere operi fuori dell' ufficio come ad es. nella redazione d' inventari per eredita' giacente, per fallimento, sopralluoghi in materia sia penale che civile, ecc.. conclude quindi precisando che tutti i cancellieri, a qualsiasi ufficio addetti, ad esclusione di quelli in servizio presso la corte di cassazione, sono abilitati fuori dei locali e oltre l' orario d' ufficio all' autenticazione delle firme per il referendum.
art. 8 comma 3 l. 25 maggio 1970, n. 352
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