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Documento


109749
IDG761202184
76.12.02184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
genoviva francesco
vecchie interpretazioni di un vecchio codice
Mondo giud., an. 30 (1975), fasc. 28 (14 luglio), pag. 326
d5
l' a., nell' esaminare gli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, osserva che nella pratica i principi del contraddittorio, della pubblicita', dell' oralita', dell' immediatezza e della continuita' hanno subito la deformazione del rinvio ad udienza fissa. rileva che la sospensione ed il rinvio del dibattimento possono avvenire solo nei casi previsti dalla legge. la sospensione rimanda ad epoca prefissa la continuazione del dibattimento, il rinvio e' sempre a tempo indeterminato e, con il rinvio il dibattimento deve cominciare ex novo.
art. 431 c.p.p. art. 432 c.p.p.
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