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Documento


109757
IDG761202193
76.12.02193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a.b.
disposizioni transitorie alla legge contro la criminalita'
Mondo giud., an. 30 (1975), fasc. 38 (22 settembre), pag. 421
d513
l' a. esamina il contenuto del decreto legge 10 gennaio 1975 n. 2 e della legge di conversione 8 marzo 1975 n. 48 e dopo aver premesso che tali provvedimenti erano assolutamente necessari, non avendo il parlamento con la legge sulla criminalita' n. 497 del 1974 dettato norme transitorie sulla competenza, osserva che in base alla legge predetta la competenza per i giudizi d' appello trattati in primo grado dalla corte d' assise prima della legge n. 497 del 1974, compete alla corte d' assise di appello cui deve rinviare gli atti la corte di cassazione nel caso di annullamento di un giudizio di ii grado. la competenza va al contrario attribuita al tribunale nella ipotesi in cui il giudizio debbanuovamente svolgersi in primo grado.
d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 l. 8 marzo 1975, n. 48
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