Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


109779
IDG761202217
76.12.02217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rossi adriano
fallimento- crediti tributari contestati avanti le commissioni tributarie e ammessi con riserva- necessita' di opposizione allo stato passivo- esclusione
nota a cass. 19 giugno 1974, n. 1806
Rass. avv. stato, an. 27 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 356-361
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316
l' a. pone l' accento sull' esattezza delle conclusioni cui e' pervenuto il supremo collegio, soffermandosi in particolare su quella che definisce la parte piu' importante della decisione, in cui, sovvertendo una giurisprudenza che sembrava consolidarsi, viene affermato il principio che per i crediti esattoriali contestati avanti le commissioni tributarie, ammessi con riserva al passivo fallimentare, l' esattore (o l' amministrazione) non ha l' onere di proporre impugnativa avverso lo stato passivo reso esecutivo per conservare gli effetti derivanti dall' ammissione con riserva. una riserva, peraltro, viene espressa in merito all' iter logico seguito per giungere a tali conclusioni, in quanto l' orientamento giurisprudenziale e' stato modificato la' dove riteneva necessaria per conservare gli effetti dell' ammissione con riserva, l' opposizione allo stato passivo anche per i crediti contestati, assimilandoli a quelli non documentati.
art. 53, comma 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 95, comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 99, comma 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 l. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 279, comma 1 c.p.c.
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati