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| IDG761202217 | |
| 76.12.02217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rossi adriano
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| fallimento- crediti tributari contestati avanti le commissioni
tributarie e ammessi con riserva- necessita' di opposizione allo
stato passivo- esclusione
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| nota a cass. 19 giugno 1974, n. 1806
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| Rass. avv. stato, an. 27 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 356-361
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d316
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| l' a. pone l' accento sull' esattezza delle conclusioni cui e'
pervenuto il supremo collegio, soffermandosi in particolare su quella
che definisce la parte piu' importante della decisione, in cui,
sovvertendo una giurisprudenza che sembrava consolidarsi, viene
affermato il principio che per i crediti esattoriali contestati
avanti le commissioni tributarie, ammessi con riserva al passivo
fallimentare, l' esattore (o l' amministrazione) non ha l' onere di
proporre impugnativa avverso lo stato passivo reso esecutivo per
conservare gli effetti derivanti dall' ammissione con riserva. una
riserva, peraltro, viene espressa in merito all' iter logico seguito
per giungere a tali conclusioni, in quanto l' orientamento
giurisprudenziale e' stato modificato la' dove riteneva necessaria
per conservare gli effetti dell' ammissione con riserva, l'
opposizione allo stato passivo anche per i crediti contestati,
assimilandoli a quelli non documentati.
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| art. 53, comma 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 95, comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 99, comma 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
l. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 279, comma 1 c.p.c.
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