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109784
IDG761202223
76.12.02223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamiozzo raffaele
annullamento del governo ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934, n. 383.
nota a cons. stato sez. v, 22 novembre 1974, n. 552
Rass. avv. stato, an. 27 (1975), fasc. 3, pt. 1, pag. 531-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1207
la sentenza riafferma il piu' recente insegnamento ormai pressoche' costante nella giurisprudenza del consiglio di stato, secondo il quale -contrariamente all' orientamento precedente del massimo organo giurisdizionale amministrativo anche successivamente all' entrata in vigore della costituzione- e' necessaria la preventiva deliberazione del consiglio dei ministri per l' adozione del provvedimento di annullamento d' ufficio previsto dalla norma menzionata nel titolo. quanto sopra si basa sul presupposto che il provvedimento di annullamento in esame rientra nell' alta amministrazione "in cui si manifesta l' indirizzo politico e amministrativo del governo": esso comporta, pertanto, una valutazione unitaria globale e non gia' settoriale dell' interesse pubblico alla eliminazione dell' atto illegittimo e si caratterizza anche per la possibilita' di essere esercitato senza limiti di tempo e nei confronti degli atti di tutte le amministrazioni e di quelli emanati dai ministri.
l. 26 giugno 1939, n. 1497 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 l. 6 agosto 1967, n. 765 d.p.r. 14 febbraio 1966, n. 253 d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8
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