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109786
IDG761202225
76.12.02225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamiozzo raffaele
ricorso per regolamento di giurisdizione e sospensione del giudizio.
nota a cons. stato sez. vi, 20 dicembre 1974, n. 422
Rass. avv. stato, an. 27 (1975), fasc. 3, pt. 1, pag. 546-548
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4025
la decisione annotata conferma un insegnamento ormai consolidato della suprema corte, affermando che, in considerazione della operativita' ipso iure della sospensione, al giudice resta preclusa ogni ulteriore attivita' di natura giurisdizionale fino alla decisione della corte regolatrice: di conseguenza, il provvedimento in ipotesi adottato non sara' semplicemente viziato per violazione di legge, ma sara' radicalmente inficiato dal difetto di potere giurisdizionale e sara' percio' annullabile in cassazione. l' a., peraltro, si sofferma ad esaminare piu' approfonditamente le ipotesi di proponibilita' del regolamento di giurisdizione nel corso del procedimento di esecuzione, richiamando la decisione della corte di cassazione in cui viene chiarito esaurientemente che la possibilita' di sollevare una questione di giurisdizione va estesa a qualsiasi procedimento, anche individuale, in quanto la fase esecutiva rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 37, comma 1 c.p.c. art. 700 c.p.c.
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